Un uomo, condannato in via definitiva per cessione di stupefacenti, ha chiesto la revisione della sua sentenza. La richiesta si basava sull'assoluzione, in un processo separato, di una donna accusata di aver agito come tramite negli stessi episodi. La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante sulla revisione per inconciliabilità di giudicati. L'assoluzione di un presunto complice per mancanza di prove sul suo contributo al reato non crea un'incompatibilità oggettiva con la condanna del fornitore. Il fatto storico (la cessione di droga) è stato accertato in entrambi i processi; ciò che è cambiata è solo la valutazione sulla responsabilità penale dei singoli concorrenti. La richiesta di revisione è stata quindi dichiarata inammissibile.
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