La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso straordinario basato su un presunto **errore di fatto**. Il ricorrente sosteneva che i giudici avessero ignorato il suo comportamento collaborativo nel negare le attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deve essere una svista percettiva e non una valutazione giuridica. Nel caso di specie, il giudice aveva effettivamente esaminato il comportamento dell'imputato, ritenendolo però irrilevante rispetto alla gravità dei fatti. Trattandosi di un'attività valutativa e non di una svista, il ricorso è stato respinto con condanna pecuniaria.
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