Un amministratore delegato di una società è stato condannato per frode in commercio, avendo venduto mangime biologico contaminato e con ingredienti non dichiarati. La Corte d'Appello aveva già rideterminato la pena. L'amministratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata basata solo sulla sua qualifica, senza prova di dolo o consapevolezza della contaminazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. Ha ribadito che la posizione apicale dell'amministratore implicava un dovere di vigilanza e che le prove escludevano una contaminazione accidentale, non trattandosi di mera responsabilità oggettiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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