Un uomo installa una telecamera sul muro di confine, inquadrando il cortile e le finestre del vicino. Viene condannato per il reato di molestia. La Corte di Cassazione, tuttavia, annulla la sentenza. Il principio sancito è che non si configura il reato di molestia se l'intera azione si svolge tra due proprietà private. La legge (art. 660 c.p.) richiede che il fatto avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o che almeno una delle persone coinvolte si trovi in tale luogo. Poiché la vicenda era confinata tra due spazi privati, la cosiddetta 'molestia in luogo privato' non integra questo specifico reato, facendo mancare un suo presupposto fondamentale. L'imputato viene quindi assolto perché il fatto non sussiste.
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