La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7289/2024, ha stabilito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza privata che riprende un'area soggetta a servitù di passaggio non richiede il consenso preventivo del titolare della servitù. La liceità del trattamento dei dati dipende dal bilanciamento tra il legittimo interesse alla sicurezza del proprietario e il diritto alla privacy altrui, valutando la necessità e la proporzionalità dell'installazione. La Corte ha cassato la decisione d'appello che si era basata unicamente sulla mancanza di consenso.
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