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Art. 612-ter Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 612-ter Codice Penale

Violenza sessuale: nega le accuse ma i messaggi lo inchiodano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale, percosse e diffusione illecita di video intimi ai danni dell'ex compagna. La difesa sosteneva l'inattendibilità della vittima citando presunte discrepanze sul colore dei vestiti e l'assenza di testimoni sul luogo dei fatti, contestando inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno confermato la credibilità della persona offesa, supportata da riscontri oggettivi e da messaggi nei quali l'uomo si vantava di avere inoltrato le immagini private. La Suprema Corte ha escluso ogni rivalutazione delle prove già accertate nei gradi precedenti e ha negato le attenuanti per assenza di pentimento, condannando l'imputato a rifondere le spese legali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di estorsione: tra ricatto sessuale e profitto ingiusto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di estorsione nei confronti di un soggetto che aveva ricattato un conoscente pretendendo il pagamento di 1.050 euro. La minaccia consisteva nella diffusione di materiale sessualmente esplicito, risalente a passati rapporti tra i due, da inviare ai familiari della vittima. La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto come diffusione illecita di contenuti sensibili (revenge porn), ma i giudici hanno ribadito che la finalità di ottenere un profitto economico ingiusto configura pienamente l'estorsione. È stata inoltre confermata l'aggravante della recidiva, data la gravità della condotta e l'assenza di risarcimento per la persona offesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Liberazione Anticipata: Reati e Valutazione Condotta
La Corte di Cassazione ha confermato il diniego della liberazione anticipata a un detenuto a causa della commissione di nuovi e gravi reati. La sentenza chiarisce che, sebbene la valutazione della condotta debba essere effettuata per singoli semestri, la commissione di nuovi illeciti, anche al di fuori del periodo in esame, può dimostrare una mancata adesione al percorso rieducativo e giustificare il rigetto del beneficio. L'ordinanza sottolinea come la pervicacia criminale del soggetto possa influenzare negativamente la valutazione complessiva, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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