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Art. 612-ter Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 612-ter Codice Penale

Violenza sessuale: nega le accuse ma i messaggi lo inchiodano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale, percosse e diffusione illecita di video intimi ai danni dell'ex compagna. La difesa sosteneva l'inattendibilità della vittima citando presunte discrepanze sul colore dei vestiti e l'assenza di testimoni sul luogo dei fatti, contestando inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno confermato la credibilità della persona offesa, supportata da riscontri oggettivi e da messaggi nei quali l'uomo si vantava di avere inoltrato le immagini private. La Suprema Corte ha escluso ogni rivalutazione delle prove già accertate nei gradi precedenti e ha negato le attenuanti per assenza di pentimento, condannando l'imputato a rifondere le spese legali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violenza sessuale di gruppo: condannata anche la vedetta
Due giovani sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo e diffusione illecita di video espliciti ai danni di due bambine. Le vittime venivano condotte con minacce in un casolare isolato, dove subivano abusi alla presenza del branco. Uno degli imputati agiva come autore materiale e promotore, mentre l'altro svolgeva il ruolo di vedetta, deridendo le minori e diffondendo le registrazioni. I difensori hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la capacità di intendere del primo e invocando il ruolo marginale del secondo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che anche fare da vedetta integra a pieno titolo la violenza sessuale di gruppo, poiché annulla la capacità di difesa delle vittime e rafforza il piano criminale. Le condanne a oltre tredici anni e a oltre otto anni di reclusione sono diventate definitive.
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Sequestro probatorio di dispositivi informatici: privacy o reati
La Procura ha disposto il sequestro probatorio di dispositivi informatici appartenenti a un uomo indagato per violenza sessuale e diffusione illecita di immagini intime. Gli inquirenti hanno prelevato undici apparecchi, tra computer, tablet e telefoni, per estrarre messaggi, post e registrazioni audio. L'indagato ha contestato la misura davanti al Tribunale del Riesame e poi in Cassazione. La difesa lamentava la violazione della privacy e la sproporzione dell'acquisizione massiva di dati senza limiti temporali prefissati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso giudicandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il decreto indicava chiaramente le finalità probatorie e i reati contestati. La difesa non ha specificato quali file personali non pertinenti siano stati lesi, rendendo legittimo il sequestro degli apparati per il tempo necessario alla perizia tecnica.
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Sequestro probatorio di denaro: no al blocco senza nesso col reato
Una donna scopre una telecamera nascosta nel bagno della casa in affitto, riconducibile al proprietario. Durante le indagini per interferenze illecite e diffusione di video intimi, la polizia trova 80.000 euro in contanti nell'auto dell'indagato e li sequestra. Il Tribunale annulla il vincolo e ordina la restituzione della somma, non ravvisando alcun nesso tra il denaro e i reati ipotizzati. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Pubblico Ministero, confermando che il sequestro probatorio di denaro richiede una specifica finalità investigativa legata alla materialità delle banconote (ad esempio se false o segnate). In assenza di tale nesso, il possesso della somma può essere semplicemente documentato dai verbali di polizia, rendendo illegittimo il trattenimento del denaro. Vince l'indagato, che ottiene la restituzione definitiva della somma.
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Reato di estorsione: tra ricatto sessuale e profitto ingiusto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di estorsione nei confronti di un soggetto che aveva ricattato un conoscente pretendendo il pagamento di 1.050 euro. La minaccia consisteva nella diffusione di materiale sessualmente esplicito, risalente a passati rapporti tra i due, da inviare ai familiari della vittima. La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto come diffusione illecita di contenuti sensibili (revenge porn), ma i giudici hanno ribadito che la finalità di ottenere un profitto economico ingiusto configura pienamente l'estorsione. È stata inoltre confermata l'aggravante della recidiva, data la gravità della condotta e l'assenza di risarcimento per la persona offesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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