Un Lavoratore è stato condannato per un reato, ricevendo due anni di reclusione e una multa. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ma considerandole equivalenti alla recidiva. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la dosimetria della pena e l'uso dei suoi precedenti penali sia per negare le attenuanti sia per quantificare la sanzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha stabilito che l'argomento del Lavoratore, secondo cui un elemento non può essere valutato due volte, non trova riscontro. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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