La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società, in qualità di persona offesa, contro l'annullamento di un sequestro probatorio. La sentenza ribadisce un principio cruciale: riguardo alla persona offesa, la legittimazione al ricorso non è prevista dall'art. 325 c.p.p., che elenca tassativamente i soggetti autorizzati. Il diritto alla restituzione dei beni spetta a chi ne aveva la disponibilità al momento del sequestro, non a chi ne rivendica la proprietà in quella sede.
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