La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava la carenza di motivazione riguardo al mancato proscioglimento. La Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena limita i doveri decisori del giudice, escludendo la necessità di una motivazione analitica sulle cause di non punibilità.
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