La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, dopo aver beneficiato del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha tentato di impugnare la sentenza per vizi di motivazione e mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello implica una rinuncia negoziale ai motivi di merito, rendendo il ricorso per Cassazione limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del PM o sull'illegalità della pena. Non è ammesso l'abbandono unilaterale dell'accordo attraverso la riproposizione di questioni già rinunciate.
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