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Art. 609-bis Codice Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 609-bis Codice Penale

Detenzione materiale pedopornografico: annullamento
La Corte di Cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per reati sessuali e detenzione materiale pedopornografico. L'annullamento con rinvio riguarda il reato di detenzione di materiale relativo a minori non identificati, a causa di un difetto di motivazione da parte della Corte d'Appello nel determinare la loro minore età. Di conseguenza, è stato disposto un nuovo esame anche per la quantificazione dei danni civili. La Corte ha invece ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli sulla qualificazione del reato come tentativo di violenza sessuale e sulla costituzione di parte civile dei genitori.
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Disegno criminoso: no alla continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del disegno criminoso tra reati eterogenei: una violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La Corte ha confermato la decisione di merito, sottolineando come la diversità delle condotte, delle vittime e del movente (impulso sessuale estemporaneo da un lato, gelosia protratta dall'altro) impedisca di configurare un piano unitario. La tossicodipendenza dell'imputato è stata ritenuta irrilevante in assenza di una prova del suo nesso diretto con la pianificazione dei reati.
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Osservazione intramuraria: quando è obbligatoria?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato per violenza sessuale aggravata che chiedeva di accedere a misure alternative alla detenzione. La Corte ha confermato che, in presenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., il periodo di almeno un anno di osservazione intramuraria è un requisito inderogabile, anche qualora venga riconosciuta l'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-bis c.p. La decisione si fonda su una stretta interpretazione letterale della normativa penitenziaria.
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Violenza sessuale: il toccamento fugace è reato
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un uomo condannato per violenza sessuale a seguito di un toccamento fugace. Secondo la Corte, anche un atto subdolo e repentino su zone erogene integra il reato, senza che sia necessaria una violenza palese. Il ricorso è stato giudicato generico e infondato.
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Violenza sessuale tentata: quando il reato è consumato
Un uomo, condannato per violenza sessuale, ricorre in Cassazione chiedendo di riqualificare il reato come violenza sessuale tentata. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando che il toccamento di una zona erogena, come il seno, integra il reato consumato e non un semplice tentativo, ribadendo i limiti del proprio giudizio sui fatti.
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Violenza sessuale di minore gravità: la decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ausiliario socio-assistenziale condannato per violenza sessuale ai danni di una paziente. La sentenza conferma che la qualifica di violenza sessuale di minore gravità non è automatica per toccamenti rapidi e ribadisce lo status di incaricato di pubblico servizio per tale figura professionale, respingendo ogni richiesta di rivalutazione dei fatti.
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Violenza sessuale reiterata: no attenuante
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per violenza sessuale reiterata. La Corte conferma che la ripetizione degli abusi sulla stessa vittima è incompatibile con la concessione dell'attenuante della minore gravità, poiché rappresenta una grave compressione della libertà personale. Viene anche chiarito che la parte civile non ha diritto al rimborso spese se non contribuisce attivamente alla decisione.
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Termine a difesa: quando eccepire la nullità?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per maltrattamenti e violenza sessuale. Il punto centrale riguarda la mancata concessione del termine a difesa, che la Corte qualifica come nullità a regime intermedio, da eccepire immediatamente nell'udienza in cui si verifica. Non avendolo fatto, il motivo di ricorso è stato respinto. Anche le altre censure, relative alle attenuanti generiche e alla valutazione delle prove, sono state giudicate inammissibili per infondatezza e genericità.
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