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Art. 609-bis Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 609-bis Codice Penale

Detenzione domiciliare: no al rigetto del singolo giudice
Un detenuto ha presentato istanza per accedere alla detenzione domiciliare. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta, qualificando erroneamente il reato come ostativo ai benefici penitenziari. Il difensore del condannato ha presentato ricorso per Cassazione contestando tale valutazione e la violazione di legge. La Suprema Corte ha rilevato preliminarmente un vizio di incompetenza funzionale del giudice monocratico: la legge attribuisce infatti la competenza sulle misure alternative al Tribunale di sorveglianza collegiale. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza senza rinvio e ha trasmesso gli atti al competente Tribunale di sorveglianza per una nuova corretta decisione.
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Affidamento in prova: l’ammissione di colpa non è sempre necessaria
Un condannato ha richiesto l'ammissione alla semilibertà e all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto entrambe le istanze. Per la semilibertà, ha ritenuto che il condannato non avesse espiato il quantum di pena richiesto. Per l'affidamento in prova, ha evidenziato la gravità del reato e la mancata ammissione dei fatti. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza. Ha chiarito che la mancata ammissione di colpa non preclude l'affidamento in prova se il condannato collabora al percorso rieducativo. Inoltre, ha ribadito l'irretroattività delle norme sui reati ostativi, modificando il calcolo della pena per la semilibertà.
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Correzione errore materiale: prevale il dispositivo
Un condannato per reati sessuali ha impugnato l'ordinanza del giudice che rettificava il calcolo della pena definitiva. L'imputato sosteneva che la modifica peggiorasse la sua sanzione e non rientrasse in una semplice correzione errore materiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che il dispositivo prevale sulla motivazione e che la rettifica di una divergenza formale mediante la procedura di correzione è pienamente legittima se la sanzione rispetta i limiti di legge vigenti al momento dei fatti.
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Reato continuato negato: lo stile di vita criminale non basta
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per unificare le sanzioni derivanti da varie condanne irrevocabili. I reati commessi comprendevano violenza sessuale, stalking, calunnia e truffa, posti in essere nell'arco di circa due anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la semplice scelta di uno stile di vita dedito al crimine non equivale alla preventiva programmazione unitaria richiesta dalla legge per ottenere lo sconto di pena. L'eterogeneità dei reati e la loro dilatazione temporale impediscono la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: stile di vita criminale esclude lo sconto
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne definitive sotto l'istituto del reato continuato, sostenendo che i reati (tra cui furto, rapina e violenza sessuale) fossero collegati nel tempo. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la totale diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di vivere commettendo reati non equivale a un unico disegno criminoso. La continuazione richiede una pianificazione iniziale unitaria, mentre reati così diversi indicano solo una condotta di vita criminale, punibile con la recidiva e non agevolabile con gli sconti di pena previsti per il reato continuato. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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