L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere il riconoscimento della attenuante della collaborazione in un procedimento per reati di droga. L'uomo aveva inizialmente indicato il nome del proprio fornitore tramite dichiarazioni spontanee. Successivamente, però, l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere, bloccando ogni ulteriore aiuto agli inquirenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che non basta fare il nome del fornitore per beneficiare dello sconto di pena. La collaborazione deve produrre risultati utili e concreti per le indagini, impedendo la commissione di altri reati. Di conseguenza, L'Imputato ha perso la causa e deve pagare le spese processuali unitamente a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »