Un cittadino, condannato in appello a un anno e tre mesi di reclusione per propaganda e istigazione all'odio (art. 604-bis c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Successivamente, l'imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il processo e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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