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Art. 604-bis Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 604-bis Codice Penale

Autonoma valutazione del GIP: copia-incolla o scelta consapevole?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza cautelare per associazione con finalità di terrorismo e propaganda antisemita su Telegram. La difesa lamentava la mancanza di un'autonoma valutazione del GIP, sostenendo che il giudice avesse copiato la richiesta del Pubblico Ministero. La Suprema Corte ha chiarito che l'incorporazione di atti d'indagine è legittima se accompagnata da una visibile elaborazione critica delle prove. Di conseguenza, l'autonoma valutazione del GIP è garantita quando il giudice dimostra di aver compreso e fatto proprie le ragioni della misura, rendendo valido il provvedimento. L'indagato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Propaganda razziale: tra gioco virtuale e carcere reale
Il Tribunale del Riesame applicava la custodia cautelare in carcere a un giovane accusato di associazione sovversiva e di propaganda razziale. L'indagato aveva fondato un gruppo virtuale su Telegram per diffondere idee antisemite, negazioniste e suprematiste, coinvolgendo anche minorenni. La difesa sosteneva si trattasse di semplici giochi di ruolo e "black humor" tra amici, protetti dalla libertà di espressione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'adesione a una comunità virtuale neonazista e la condivisione di post discriminatori tramite "like" e condivisioni integrano il reato, poiché l'algoritmo dei social network amplifica la diffusione dei messaggi d'odio a un pubblico indeterminato, superando i limiti della libera manifestazione del pensiero.
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DASPO e cori razzisti: la Cassazione conferma il rigore
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un provvedimento di DASPO con obbligo di firma emesso contro un tifoso per cori razzisti. Il ricorrente contestava la mancanza di prove sulla sua partecipazione attiva e l'incompatibilità della misura con la propria attività lavorativa. La Corte ha stabilito che la pericolosità sociale può essere desunta dalla condotta di gruppo e dai precedenti penali, anche non sportivi. Inoltre, l'urgenza del provvedimento è legata alla prossimità di futuri eventi sportivi e non richiede la prova di reati già accertati, rendendo il DASPO autonomo rispetto all'esito del processo penale.
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Apologia della Shoah: maglietta Auschwitzland punibile
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'imputata assolta in primo grado per aver indossato una maglietta con la scritta Auschwitzland, che univa un logo ludico all'immagine di un campo di sterminio. Mentre il tribunale di merito non aveva ravvisato l'ostentazione di simboli di organizzazioni razziste, la Suprema Corte ha annullato la sentenza. I giudici hanno stabilito che tale condotta può integrare l'**Apologia della Shoah** o la minimizzazione dei crimini di genocidio. Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per procedere secondo la corretta qualificazione giuridica prevista dall'art. 604-bis c.p.
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Carenza di interesse: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per carenza di interesse. Il caso riguardava un complesso iter di misure cautelari a carico di un indagato. Al momento della decisione, l'indagato non era più sottoposto ad alcuna misura restrittiva, rendendo la pronuncia sul ricorso priva di effetti pratici. La Corte, basandosi su un precedente, ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali poiché la causa di inammissibilità non era imputabile al ricorrente.
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Apologia di fascismo: quando è reato per la Cassazione
La Corte di Cassazione conferma la condanna per un gruppo di persone che avevano tenuto un corteo commemorativo dei "Fasci di combattimento". La sentenza chiarisce che l'apologia di fascismo integra il reato previsto dalla Legge Mancino quando la condotta, per contesto e modalità, crea un pericolo concreto di diffusione di idee fondate sull'odio razziale e la violenza, distinguendolo dal reato previsto dalla Legge Scelba, che riguarda il pericolo di ricostituzione del partito fascista.
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