Il Tribunale del Riesame applicava la custodia cautelare in carcere a un giovane accusato di associazione sovversiva e di propaganda razziale. L'indagato aveva fondato un gruppo virtuale su Telegram per diffondere idee antisemite, negazioniste e suprematiste, coinvolgendo anche minorenni. La difesa sosteneva si trattasse di semplici giochi di ruolo e "black humor" tra amici, protetti dalla libertà di espressione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'adesione a una comunità virtuale neonazista e la condivisione di post discriminatori tramite "like" e condivisioni integrano il reato, poiché l'algoritmo dei social network amplifica la diffusione dei messaggi d'odio a un pubblico indeterminato, superando i limiti della libera manifestazione del pensiero.
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