La Corte di Cassazione ha stabilito che una pena sostitutiva, anche se applicata erroneamente in favore del condannato per reati che non la consentirebbero, non può essere modificata in fase esecutiva se il Pubblico Ministero non ha impugnato la sentenza di condanna prima del suo passaggio in giudicato. La Corte distingue tra pena 'illegale' (non prevista dalla legge) e 'illegittima' (frutto di un errore di giudizio), concludendo che in questo caso l'errore rientra nella seconda categoria e non può essere corretto a danno del condannato per il principio di intangibilità del giudicato.
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