La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver aderito al concordato in appello, ha tentato di contestare la determinazione della pena e la mancata applicazione del proscioglimento. La Corte ha ribadito che il concordato in appello limita drasticamente i motivi di ricorso in Cassazione, rendendo impugnabili solo i vizi legati alla formazione della volontà, al consenso delle parti o all'illegalità della pena, escludendo valutazioni di merito già rinunciate con l'accordo.
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