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Art. 598-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 598-bis Codice di Procedura Penale

Prescrizione reato: prevale su nullità procedurali
Un individuo, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali legati alla nomina del difensore. La Suprema Corte, tuttavia, ha annullato la sentenza senza rinvio dichiarando la prescrizione del reato. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui la causa estintiva del reato prevale sull'esame di eventuali nullità, imponendone l'immediata declaratoria.
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Ricorso inammissibile: quando è manifestamente infondato
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, respingendo le doglianze di un imputato. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi: il primo, di natura procedurale, è stato smentito dalla corretta applicazione della normativa emergenziale; il secondo, volto a una nuova valutazione delle prove, è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità, specialmente in presenza di una "doppia conforme" dei giudizi di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Nullità regime intermedio: quando eccepirla in appello
La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso basato sulla tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G. in appello. La Corte stabilisce che una simile nullità regime intermedio deve essere eccepita nel primo atto difensivo utile, e non per la prima volta in Cassazione. Inoltre, il ricorrente deve provare un pregiudizio concreto alla difesa.
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Ricorso inammissibile: motivi generici e termini
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per spaccio di lieve entità. I motivi sono stati giudicati generici, meramente ripetitivi di censure già respinte, e la richiesta di pene sostitutive è risultata tardiva. La condanna si basava su prove solide come accertamenti di polizia, dichiarazioni e materiale per il confezionamento delle dosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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