La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un cittadino condannato per il reato di violazione delle misure di prevenzione. L'imputato lamentava la presunta nullità del processo di secondo grado per la mancata notifica preventiva delle conclusioni del Procuratore generale. I giudici supremi hanno respinto la richiesta e confermato la condanna a otto mesi di reclusione. La Corte ha chiarito che il processo si è svolto con regolare trattazione orale alla presenza del pubblico ministero e dell'avvocato difensore. L'assenza di comunicazioni scritte preventive non lede i diritti difensivi durante l'udienza in presenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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