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Art. 598-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 598-bis Codice di Procedura Penale

Nullità processuale: udienza in presenza e validità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per rapina a carico di un imputato, rigettando il ricorso che lamentava una presunta nullità processuale. La difesa sosteneva che il giudizio d'appello si fosse svolto in presenza senza il preventivo avviso dell'autorizzazione presidenziale, impedendo la partecipazione del difensore. Gli Ermellini hanno stabilito che, poiché il decreto di citazione prevedeva già espressamente lo svolgimento del dibattimento in presenza, non vi è stata alcuna lesione dei diritti difensivi. Al contrario, tale modalità ha posto la difesa in una condizione di vantaggio, esonerandola dall'onere di richiedere la trattazione orale prevista dal regime transitorio post-pandemia.
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Motivi aggiunti: annullata sentenza per omesso esame
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che aveva omesso di esaminare i motivi aggiunti depositati tempestivamente dalla difesa. Il ricorrente, condannato per furto aggravato, lamentava la mancata valutazione di istanze cruciali riguardanti la nullità processuale e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati. La Suprema Corte ha stabilito che l'omesso scrutinio di tali doglianze costituisce un vizio di motivazione che impone un nuovo giudizio, ribadendo l'obbligo del giudice di rispondere a ogni specifica censura difensiva.
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Nullità del giudizio d’appello: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica della modalità di trattazione di un'udienza d'appello, da pubblica a 'cartolare' (cioè basata su atti scritti), non determina la nullità del giudizio d'appello se la difesa viene tempestivamente informata e se la modalità 'cartolare' è quella prevista dalla legge vigente al momento della celebrazione. Il caso riguardava un imputato che lamentava la violazione del suo diritto a partecipare all'udienza, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando che il principio 'tempus regit actum' impone di applicare la legge in vigore al momento dell'udienza, non quella vigente al momento della citazione.
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