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Art. 591-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 591-bis Codice di Procedura Civile

Reato di peculato: condannato l’avvocato, ma pena da ricalcolare
Un avvocato delegato dal giudice per le vendite giudiziarie ha incassato somme destinate alle imposte dell'esecuzione immobiliare, facendole versare dagli acquirenti sul proprio conto corrente personale. Il professionista si è appropriato di oltre duecentomila euro senza versarli alla procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato, qualificando l'avvocato come pubblico ufficiale e respingendo le tesi difensive volte a far rientrare il fatto tra la truffa o l'appropriazione indebita. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in quanto applicata in misura perpetua invece che temporanea a fronte di una condanna principale inferiore ai tre anni, rinviando alla Corte d'Appello per la corretta rideterminazione.
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Peculato dell’ausiliario: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ausiliario del giudice, condannato per il peculato dell'ausiliario per essersi appropriato di circa 78.000 euro da conti di procedure esecutive. La difesa sosteneva si trattasse di appropriazione indebita, non peculato, poiché i fondi erano di privati. La Corte ha respinto l'argomento per due motivi: in primis, la questione non era stata sollevata in appello; in secundis, il reato di peculato richiede l'appropriazione di denaro 'altrui', non necessariamente dello Stato.
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Peculato del professionista delegato: la Cassazione
Un professionista, nominato custode in una procedura di espropriazione immobiliare, si appropriava di oltre 162.000 euro destinati agli eredi del debitore, utilizzando false autorizzazioni del giudice. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato del professionista delegato, respingendo la tesi difensiva che mirava a riqualificare il reato in truffa. Secondo la Corte, il professionista aveva già la disponibilità giuridica del denaro in virtù del suo ruolo pubblico; i falsi documenti sono stati solo un espediente per mascherare l'appropriazione, non il mezzo per ottenerne il possesso.
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