La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per spaccio di lieve entità. I motivi sono stati giudicati generici, meramente ripetitivi di censure già respinte, e la richiesta di pene sostitutive è risultata tardiva. La condanna si basava su prove solide come accertamenti di polizia, dichiarazioni e materiale per il confezionamento delle dosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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