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Art. 563 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 563 Codice Civile

Azione di Simulazione: Vendite Fittizie tra Familiari e Diritti Ereditari
Una figlia ha citato in giudizio la madre e le nipoti per contestare delle vendite di beni immobili. Sosteneva che queste vendite fossero in realtà delle donazioni simulate, fatte per ledere i suoi diritti ereditari. La Corte di Cassazione ha confermato che un futuro erede legittimo (legittimario in pectore) può esercitare l'azione di simulazione anche quando il donante è ancora in vita. In questo contesto, l'erede agisce come "terzo" e può provare la simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, senza le limitazioni probatorie previste per le parti. La sentenza ha rigettato il ricorso delle nipoti, confermando la natura simulata delle vendite come donazioni.
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Azione di riduzione e testamento a favore di un solo figlio
Un padre disponeva per testamento di tutti i suoi beni immobili in favore del solo figlio maschio, escludendo integralmente la figlia. La donna promuoveva quindi l'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima a lei spettante per legge, chiedendo la restituzione degli immobili trasferiti a terzi e a una società di famiglia. Il fratello sosteneva che la sorella non fosse totalmente esclusa, asserendo l'esistenza di altri beni mobili non indicati nella scheda testamentaria. I giudici di merito accertavano la lesione della quota di riserva e ordinavano la restituzione di un capannone. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. In assenza di prova concreta circa altri beni relitti, l'asse ereditario risultava integralmente esaurito e la figlia aveva pieno diritto di reintegrare la propria quota tramite l'azione di riduzione.
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Opposizione alla donazione: il figlio perde dopo quarant’anni
Un figlio ha citato in giudizio i genitori ancora in vita per far accertare che l'acquisto di un immobile di pregio, avvenuto nel 1972 e 1973 e intestato a metà alla madre, fosse in realtà una donazione indiretta del padre. Il figlio voleva trascrivere un atto di opposizione alla donazione per tutelare la sua futura quota di eredità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del figlio. I giudici hanno stabilito che l'opposizione alla donazione e la relativa azione di simulazione possono essere avviate anche prima della morte del donante. Tuttavia, questo non è possibile se sono già trascorsi più di vent'anni dalla trascrizione dell'atto di donazione. Nel caso specifico, essendo passati circa quarant'anni, il diritto del figlio era ormai scaduto.
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