Un imputato ha concordato l'applicazione della pena con il pubblico ministero dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare per tentato furto aggravato in concorso. Successivamente, la difesa ha promosso ricorso per cassazione contro il patteggiamento, lamentando un difetto o una contraddittorietà nella motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la legge limita rigorosamente i motivi di impugnazione delle sentenze negoziate tra le parti, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese del procedimento penale, oltre a versare quattromila euro alla Cassa delle ammende per aver azionato un rimedio non consentito.
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