Una persona ha inviato messaggi intimidatori tramite un profilo social per costringere la vittima a compiere azioni contrarie alla propria volontà. L'autrice dei fatti ha impugnato la condanna per tentata violenza privata, contestando l'attribuzione dell'account online, l'assenza di un movente specifico e l'estinzione del reato per decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che per integrare il delitto basta la consapevolezza di minacciare la persona offesa per piegarne la libertà, configurandosi il semplice dolo generico. Inoltre, i messaggi risultano chiaramente riconducibili all'imputata e il computo dei termini esclude qualsiasi prescrizione. La condanna a un mese e dieci giorni di reclusione diventa definitiva, con l'obbligo di rifondere le spese legali e versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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