Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena a un cittadino per non aver demolito un immobile abusivo entro i termini stabiliti. Il proprietario ha fatto ricorso, sostenendo che il pignoramento immobiliare e la nomina di un custode terzo gli impedissero di demolire il bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il pignoramento non blocca l'ordine di demolizione, che ha natura reale e mira a ripristinare il territorio. Il debitore non custode ha comunque l'obbligo di attivarsi, chiedendo le necessarie autorizzazioni al custode e al giudice dell'esecuzione. La mancata attivazione rende del tutto legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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