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Art. 559 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 559 Codice di Procedura Civile

Assegnazione canoni locazione: prevale sulla successiva
Una banca ottiene un'ordinanza di assegnazione per futuri canoni di locazione di un immobile. Successivamente, un'altra società avvia un pignoramento sull'immobile stesso. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per questioni procedurali, ha enunciato un principio di diritto fondamentale: l'assegnazione dei canoni di locazione trasferisce immediatamente la titolarità del credito al creditore assegnatario. Di conseguenza, il successivo pignoramento immobiliare non può intaccare tali canoni, poiché al momento del pignoramento essi non fanno più parte del patrimonio del debitore. La precedente assegnazione, quindi, prevale.
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Oneri condominiali pignoramento: no prededuzione
Un condominio ha richiesto che i suoi crediti per oneri condominiali, maturati dopo il pignoramento di un'unità immobiliare, fossero pagati in prededuzione, ovvero prima del credito ipotecario di una banca. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che l'istituto della prededuzione è applicabile solo alle procedure concorsuali (come il fallimento) e non alle esecuzioni forzate individuali. In quest'ultimo caso, gli oneri condominiali pignoramento possono essere considerati spese di giustizia con privilegio solo se indispensabili per la conservazione materiale del bene, a vantaggio di tutti i creditori.
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