La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza di patteggiamento per tentato furto. L'imputato lamentava la mancata motivazione sulla quantificazione della pena, ma la Corte ha ribadito che tale motivo non rientra tra quelli, tassativamente previsti dalla legge (art. 448 co. 2-bis c.p.p.), per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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