Il caso nasce dalla condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza. A causa dell'emergenza sanitaria, la prima udienza doveva essere rinviata d'ufficio. Il Tribunale ha invece celebrato il processo in assenza dell'imputato e del suo difensore, senza inviare loro alcuna notifica, giungendo alla condanna definitiva. Il difensore ha proposto appello ordinario oltre i termini, sostenendo che il vizio di notifica spostasse in avanti la decorrenza del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine per impugnare in via ordinaria decorre tassativamente dai parametri di legge e non dall'effettiva conoscenza dell'atto. Per far valere la mancata conoscenza del processo, l'imputato avrebbe dovuto richiedere tempestivamente la rescissione del giudicato o la restituzione nel termine, rimedi che in questo caso sono stati presentati in ritardo.
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