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Art. 542 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 542 Codice Civile

Lesione di legittima: vietato cumulare le eredità
Un erede ha citato in giudizio la sorella lamentando una lesione di legittima derivante da due diverse donazioni effettuate in vita dai genitori: un immobile acquistato dal padre e intestato alla figlia e una somma in denaro donata dalla madre. L'attore ha chiesto la riduzione delle liberalità sommando i patrimoni dei genitori in un'unica massa. I giudici hanno respinto la domanda per mancata separazione delle due masse ereditarie. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che ogni successione richiede un calcolo autonomo della quota disponibile e della riserva. Di conseguenza, l'erede non può cumulare le due eredità per dimostrare la lesione di legittima senza procedere a distinte operazioni di riunione fittizia per ciascun genitore.
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Azione di riduzione: l’errore che costa l’eredità legittima
I Coeredi Legittimi hanno impugnato il testamento olografo del defunto padre, che nominava la matrigna erede universale, sostenendone la falsità. Il Tribunale e la Corte d'Appello, basandosi su perizie grafologiche che hanno confermato l'autenticità della firma del testatore, hanno rigettato la domanda. I giudici hanno inoltre rilevato che i coeredi non avevano tempestivamente proposto l'azione di riduzione per la tutela della loro quota di legittima, essendosi limitati a chiedere il rientro di alcuni beni nell'asse ereditario tramite un'azione di simulazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso principale e quello incidentale della terza coerede. La Suprema Corte ha chiarito che l'azione di simulazione non sostituisce l'azione di riduzione, la quale richiede una domanda specifica e tempestiva per poter essere esaminata dal giudice.
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Calcolo della quota di legittima: coniuge contro figli
Il Coniuge superstite ha promosso un'azione di riduzione per ottenere la propria quota di riserva sull'eredità del marito. I Figli hanno contestato la lesione e richiesto il riconoscimento di crediti per la costruzione di un immobile e per le spese funerarie. La Corte d'Appello ha ricalcolato le quote ma ha dichiarato prescritti d'ufficio i crediti dei figli. La Cassazione ha chiarito le regole sul calcolo della quota di legittima, confermando che la quota disponibile non si detrae dal relictum ma si calcola sulla massa fittizia. Ha inoltre accolto il ricorso dei Figli: il giudice non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione del loro credito per la costruzione dell'immobile, né tralasciare le spese funerarie. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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