Un ente ecclesiastico ha citato in giudizio un privato per ottenere il rilascio di un fondo occupato abusivamente. Durante il processo, il convenuto ha presentato un'istanza di ricusazione del giudice. Nonostante la mancanza di un provvedimento formale di sospensione, la Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro i termini di legge. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la ricusazione del giudice non determina mai una sospensione automatica del processo. Senza un ordine espresso del magistrato, il processo prosegue regolarmente e le parti non hanno l'onere di riassumerlo. La decisione ribadisce che l'estinzione per inattività non può verificarsi se non vi è stata una sospensione formalmente dichiarata.
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