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Art. 530 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Equa riparazione: ritardi processuali e ministero responsabile
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una vicenda giudiziaria complessa, articolata tra fase di cognizione, esecuzione forzata ordinaria e successivo giudizio di ottemperanza. La Corte d'Appello ha liquidato l'indennizzo ponendo l'intero onere a carico del Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di decadenza decorre dalla conclusione effettiva dell'ultima procedura satisfattiva. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Ministero sulla legittimazione passiva: il Ministero della Giustizia risponde solo dei ritardi della giurisdizione ordinaria, mentre i ritardi del giudice amministrativo competono al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Suprema Corte ha annullato la decisione, disponendo la rimessione in termini per integrare il contraddittorio.
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