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Art. 530 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

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Esecuzione forzata abusiva: onere della prova creditore
Un ente creditore avviava una seconda esecuzione forzata per un credito già oggetto di una precedente procedura conclusasi con ordinanza di assegnazione. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. La decisione stabilisce che si configura una esecuzione forzata abusiva se il creditore, prima di avviare una nuova azione, non allega specificamente che la precedente ordinanza di assegnazione non ha portato alla soddisfazione del credito. L'onere di tale allegazione ricade interamente sul creditore.
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