La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina, basato sulla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, divenuta irreperibile. La Corte chiarisce che le ricerche del testimone sono state adeguate e che, in ogni caso, il ricorrente non ha superato la "prova di resistenza", non dimostrando come l'esclusione di tali dichiarazioni avrebbe modificato l'esito del giudizio, fondato anche su altre prove. Le dichiarazioni di un soggetto irreperibile restano quindi utilizzabili se l'irreperibilità non era prevedibile.
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