La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa della mancata inclusione di un riferimento specifico alla dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione. La sentenza ha stabilito che l'onere formale previsto dall'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. (norma all'epoca vigente), non violava il diritto di difesa ma ne regolava le modalità di esercizio, rendendo legittima la sanzione dell'inammissibilità in caso di omissione.
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