Un cittadino ha fornito un cognome alterato alle Forze dell'ordine durante un controllo stradale, omettendo la prima lettera del proprio cognome reale. L'accertamento della reale identità ha richiesto l'esecuzione di rilievi dattiloscopici in caserma. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un semplice errore percettivo da parte dei militari, chiedendo la derubricazione del fatto in un'ipotesi di reato più lieve e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione sull'identità. I giudici hanno chiarito che l'omessa correzione spontanea e la necessità di ricorrere alle impronte digitali escludono qualsiasi fraintendimento, condannando l'imputato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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