Un soggetto, condannato con patteggiamento per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo una diversa qualificazione giuridica del fatto, ovvero frode informatica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la qualificazione giuridica può essere riesaminata solo se palesemente eccentrica o frutto di errore manifesto, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
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