Un uomo, precedentemente condannato per la falsificazione di due cambiali, ha proposto ricorso in Cassazione. Nel corso del procedimento, la persona offesa ha presentato formale remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha rilevato che il reato contestato rientra tra quelli procedibili a querela di parte. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato. La remissione di querela cancella anche le statuizioni civili relative al risarcimento del danno. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato.
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