Un conducente, sottoposto all'obbligo di dimora e privo di patente, viene fermato dalla polizia stradale. Durante il controllo, esibisce due patenti di guida nigeriane contraffatte, spacciandole per valide a livello internazionale. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna per violazione della misura di prevenzione e per il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.). I giudici chiariscono che mostrare documenti falsi alle forze dell'ordine integra pienamente il reato contestato, respingendo la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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