Un contribuente, socio accomandatario, ha impugnato una cartella di pagamento, ottenendo ragione in secondo grado per violazione del principio di cumulo dei mezzi di espropriazione. Durante il ricorso in Cassazione, un coobbligato ha saldato integralmente il debito. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite.
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