Un'azienda debitrice subisce due pignoramenti immobiliari in due città diverse dagli stessi creditori per lo stesso debito. L'azienda si oppone al secondo pignoramento, definendolo un eccessivo cumulo mezzi di espropriazione, poiché la vendita del primo immobile sarebbe sufficiente a saldare il debito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del debitore, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del debitore troppo generiche e non sufficienti a contestare la decisione precedente, che si basava su due motivazioni autonome, tra cui la persistenza dell'interesse dei creditori a proseguire. Di conseguenza, la seconda procedura esecutiva può continuare.
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