Una creditrice ha avviato un pignoramento immobiliare contro un debitore. Il giudice ha limitato l'espropriazione ritenendo sufficiente un'altra procedura pendente. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ma il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda direttamente con ordinanza, senza fissare il termine per iniziare la causa di merito. La creditrice ha quindi fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordinanza emessa a chiusura della fase sommaria non è un provvedimento definitivo. Di conseguenza, la creditrice non poteva rivolgersi direttamente alla Cassazione, ma avrebbe dovuto avviare autonomamente il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.
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