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Art. 483 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 483 Codice di Procedura Civile

Cessata materia del contendere: estinzione giudizio
Un contribuente, socio accomandatario, ha impugnato una cartella di pagamento, ottenendo ragione in secondo grado per violazione del principio di cumulo dei mezzi di espropriazione. Durante il ricorso in Cassazione, un coobbligato ha saldato integralmente il debito. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite.
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Opposizione a precetto: poteri dell’amministratore
Un condomino propone opposizione a precetto per vizi formali e di merito. La Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo due punti fondamentali: l'amministratore, anche se cessato dalla carica, mantiene i poteri fino alla sua sostituzione; inoltre, una sentenza che decide sia sui vizi formali che sul merito dell'opposizione deve essere impugnata con appello per il merito e con ricorso per cassazione per le questioni formali.
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Assegnazione canoni locazione: prevale sulla successiva
Una banca ottiene un'ordinanza di assegnazione per futuri canoni di locazione di un immobile. Successivamente, un'altra società avvia un pignoramento sull'immobile stesso. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per questioni procedurali, ha enunciato un principio di diritto fondamentale: l'assegnazione dei canoni di locazione trasferisce immediatamente la titolarità del credito al creditore assegnatario. Di conseguenza, il successivo pignoramento immobiliare non può intaccare tali canoni, poiché al momento del pignoramento essi non fanno più parte del patrimonio del debitore. La precedente assegnazione, quindi, prevale.
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