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Art. 459 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Altri anni per Art. 459 Codice di Procedura Penale

Pena pecuniaria: calcolo e motivi di ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per combustione illecita di rifiuti, la cui pena detentiva era stata sostituita con una pena pecuniaria di 16.000 euro. Il ricorso si basava su un errato calcolo del valore giornaliero della pena e su doglianze generiche, prive di elementi concreti a sostegno della tesi di sproporzione della sanzione. La Corte ha chiarito che il valore giornaliero era di 50 euro, vicino al minimo legale, e ha ribadito che un'impugnazione deve fondarsi su presupposti corretti e argomentazioni specifiche.
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Decreto penale: il PM può riproporlo dopo il rigetto
La Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto di una richiesta di emissione di un decreto penale da parte del GIP non consuma il potere del Pubblico Ministero. Al contrario, il procedimento regredisce alla fase delle indagini preliminari, restituendo al PM la piena facoltà di agire, inclusa la possibilità di presentare una nuova richiesta di decreto penale. Un provvedimento del GIP che limiti tale facoltà è da considerarsi un atto abnorme e va annullato.
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