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Art. 452-decies Codice Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 452-decies Codice Penale

Concordato in appello: limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello per un reato di droga, aveva impugnato la sentenza. La Corte chiarisce che la rinuncia ai motivi di appello, elemento fondamentale del concordato, preclude la possibilità di sollevare nuovamente tali questioni in Cassazione, comprese quelle relative a misure di sicurezza e circostanze aggravanti.
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Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 39366/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. rinunciando a specifici motivi, li ha poi riproposti in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che la rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del giudice e produce un effetto preclusivo, impedendo di riesaminare le questioni oggetto di rinuncia, incluse le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso in Cassazione in questi casi è possibile solo per vizi specifici dell'accordo o per illegalità della pena.
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Concordato in appello: limiti al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 39344/2024, dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concluso un concordato in appello e rinunciato ai motivi, ha tentato di sollevare questioni già coperte dalla rinuncia. La Suprema Corte ribadisce che l'accordo preclude l'esame di motivi rinunciati, inclusa la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p.
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Ricorso inammissibile: gestione illecita di rifiuti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi imputati contro una sentenza di condanna della Corte di Appello per gravi reati, tra cui associazione per delinquere, gestione illecita di rifiuti, autoriciclaggio e reati tributari. Il motivo principale dell'inammissibilità risiede nel fatto che i ricorsi erano meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, configurando un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la cosiddetta 'doppia conforme' dei giudizi precedenti.
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