Un Lavoratore è stato condannato per `combustione illecita di rifiuti` speciali, inclusi materiali pericolosi come l'amianto. Ha bruciato legno e detriti edili contenenti amianto. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo che il Lavoratore fosse consapevole della natura dei rifiuti. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la prova dell'elemento soggettivo (intenzione) e l'esclusione del ravvedimento operoso. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, confermando la condanna e l'esclusione del ravvedimento operoso, non applicabile a questo tipo di reato.
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