Il Detenuto, ristretto in un istituto penitenziario, ha richiesto personalmente la sospensione e il trasferimento del proprio procedimento penale presso un altro tribunale. Ha motivato l'istanza sollevando un presunto legittimo sospetto sull'imparzialità dei giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo. I giudici hanno rilevato la totale genericità dell'istanza, priva di motivazioni concrete e di documenti di supporto. La Corte ha chiarito che il legittimo sospetto richiede una grave situazione locale idonea a turbare l'intero ufficio giudiziario, e non singoli magistrati, per i quali operano invece gli istituti dell'astensione e della ricusazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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