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Art. 45 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 45 Codice di Procedura Penale

Rimessione del processo respinta: il giudice locale resta saldo
L'Imputata ha chiesto di trasferire il processo penale pendente a suo carico a una diversa sede giudiziaria. La parte richiedente ha lamentato ragioni di parzialità locale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo per vizi formali e infondatezza sostanziale. L'Imputata non ha notificato l'istanza alle altre parti nei termini stabiliti dal codice di rito penale. Inoltre, la richiedente non ha provato alcuna grave anomalia ambientale esterna idonea a condizionare i magistrati della sede originaria. L'istituto della rimessione deroga al principio costituzionale del giudice naturale e richiede un rigore eccezionale. I Supremi Giudici hanno condannato l'Imputata a saldare le spese processuali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: inammissibile l’istanza dopo la sentenza
Un imputato ha depositato una richiesta di rimessione del processo per legittima suspicione per trasferire il procedimento a un'altra sede giudiziaria. Il difensore ha però depositato l'istanza alcuni giorni dopo che la Corte di Appello aveva già emesso la sentenza conclusiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sua totale tardività. Lo strumento della rimessione del processo serve a garantire il corretto svolgimento del giudizio e richiede tassativamente un procedimento ancora pendente. Essendosi ormai esaurito il potere decisionale del giudice d'appello, l'istanza è risultata inutile. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un giudizio viziato da evidente colpa.
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Rimessione del processo: errore sulle notifiche e condanna
L'Imputato ha presentato istanza di rimessione del processo per ottenere lo spostamento della causa ad altra sede, lamentando pregiudizi ambientali e irregolarità locali. Tuttavia, l'istante ha omesso di notificare la richiesta al Pubblico Ministero e alle altre parti entro il termine tassativo di sette giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile, ribadendo che la tempestiva notifica della rimessione del processo è un requisito di legge non sostituibile da depositi informali. L'errore procedurale ha precluso ogni esame del merito delle contestazioni ambientali. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Richiesta di Rimessione: Inammissibilità per Vizi Formali e Salate Conseguenze
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rimessione presentata da un cittadino. La richiesta non rispettava le formalità procedurali obbligatorie previste dalla legge, rendendola non idonea all'esame. Questa inosservanza ha portato alla condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l'importanza cruciale del rispetto delle regole formali nel processo penale per la validità degli atti.
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Istanza di Rimessione: Quando la richiesta di spostare un processo è inammissibile
Un Lavoratore, parte offesa in un procedimento penale, ha presentato un'istanza di rimessione del processo, chiedendo di spostare il caso da un tribunale a un altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza di rimessione inammissibile. Le ragioni addotte dal Lavoratore erano troppo generiche e riguardavano solo singoli soggetti, non l'intera sede giudiziaria. Non erano quindi sufficienti a turbare lo svolgimento sereno del processo. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo penale: richiesta negata, spese a carico
Un individuo ha chiesto la rimessione del processo penale a suo carico, sostenendo che il giudice avesse permesso al Pubblico Ministero di fare affermazioni non veritiere. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte ha chiarito che i motivi addotti non rientravano nei presupposti legali per la rimessione, che riguarda situazioni ambientali che turbano il processo, non l'imparzialità del singolo magistrato. Inoltre, la richiesta non era stata corredata dai motivi e dalle notifiche necessarie. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del Processo Penale: Parte Offesa Chiede, Cassazione Nega
Un cittadino, in qualità di parte offesa in un procedimento penale, ha chiesto alla Corte di Cassazione la rimessione del processo penale ad un'altra sede giudiziaria. La Corte ha però stabilito che la legge riserva questa facoltà solo al Pubblico Ministero o all'imputato, non alla parte offesa. Di conseguenza, la richiesta è stata dichiarata inammissibile. Il richiedente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della cassa delle ammende, confermando i limiti della legittimazione attiva in questi casi.
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Rimessione del Processo: Quando la percezione non basta
Un Lavoratore, imputato per estorsione, ha chiesto la rimessione del processo penale dal Tribunale di Chieti ad un'altra sede, sostenendo di essere malvisto da alcuni magistrati locali. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile e infondata. L'inammissibilità è derivata dalla mancata notifica della richiesta alle altre parti del processo. Inoltre, la richiesta era infondata perché la percezione di essere "malvisto" non costituisce una "grave situazione locale" oggettiva e concreta, necessaria per la rimessione del processo penale. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del Processo: Richiesta Inammissibile per Vizi Formali
Un cittadino ha presentato alla Corte di Cassazione una richiesta di rimessione del processo, ovvero di spostamento del procedimento penale, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile. I motivi principali di questa decisione sono stati la mancata notifica della richiesta alle altre parti coinvolte, in particolare al Pubblico Ministero, e il deposito della richiesta presso un ufficio giudiziario non competente. Questo caso sottolinea l'importanza cruciale del rispetto delle procedure formali per la rimessione del processo. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo penale: rigetto e sanzione
L'Imputato ha presentato dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta di rimessione del processo penale per trasferire il giudizio in altra sede. Il giudice locale ha trasmesso l'istanza alla Corte di Cassazione. Il richiedente, tuttavia, non ha notificato l'atto alle altre parti processuali entro i termini di legge. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza per il mancato rispetto delle forme obbligatorie. L'Imputato ha subito la condanna alle spese e al versamento di una sanzione di tremila euro.
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Rimessione del processo penale: richieste inammissibili, spese a carico
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le richieste di `rimessione del processo penale` presentate da due soggetti. La richiesta di Luciana è stata respinta perché non aveva la `veste processuale` necessaria, essendo solo una congiunta dell'imputato. La richiesta di Vincenzo, l'imputato, è stata giudicata `inammissibile` per due motivi: non era stata correttamente presentata a tutte le parti offese del reato di calunnia e le sue argomentazioni erano generiche e infondate, non configurando una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: sospetti generici e rigetto
L'Imputato ha presentato istanza di rimessione del processo verso un'altra sede giudiziaria, lamentando fondati dubbi sull'imparzialità del magistrato giudicante. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile e manifestamente infondata. Sotto il profilo formale, il richiedente non ha notificato l'atto alle altre parti processuali entro il termine perentorio di sette giorni dal deposito in cancelleria. Sotto il profilo sostanziale, la richiesta conteneva solo generici sospetti e illazioni, senza dimostrare alcun fatto concreto capace di turbare la serenità ambientale o l'imparzialità del tribunale. Tale carenza probatoria impedisce qualsiasi deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Di conseguenza, i giudici hanno respinto la domanda e condannato l'istante al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del Processo: Pregiudizio vs. Astensione, la Cassazione decide
Una giudice ha chiesto la rimessione del processo penale a suo carico, sostenendo l'esistenza di un clima di pregiudizio generale da parte dei magistrati locali. La Corte di Cassazione ha però dichiarato la richiesta inammissibile. Ha stabilito che le situazioni di presunto pregiudizio che riguardano l'imparzialità del giudice devono essere gestite tramite la procedura di astensione, non attraverso la rimessione del processo, che ha presupposti diversi e più gravi. La giudice è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: la notifica tardiva costa cara
L'Imputato ha presentato un'istanza per ottenere la rimessione del processo davanti a un diverso tribunale, sostenendo la presenza di motivi idonei a pregiudicare la serenità del giudizio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha riscontrato un vizio procedurale determinante: la richiesta non è stata notificata alle altre parti del processo entro il termine perentorio di sette giorni previsto dalla legge. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'istanza inammissibile senza formalità di procedura. L'Imputato è stato quindi condannato a versare la somma di mille euro in favore della Cassa delle Ammende, venendo invece esentato dal pagamento delle ulteriori spese processuali.
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Niente rimessione del processo per i sospetti sui giudici
L'Imputata ha richiesto la rimessione del processo per spostare la sede del giudizio presso un altro Tribunale. Ella ha sostenuto che il recente trasferimento di un magistrato presso la Corte d'Appello locale potesse influenzare i giudici di merito, a causa di pregressi conflitti con l'ufficio di provenienza del magistrato. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta manifestamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il sospetto di parzialità deve derivare da gravi fattori ambientali esterni capaci di coinvolgere l'intero ufficio giudiziario, e non da timori personali. Inoltre, non esiste alcun rapporto di gerarchia tra giudici che influenzi la loro indipendenza. Di conseguenza, la Corte ha respinto l'istanza e condannato L'Imputata al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rimessione del processo: istanza generica e multa all’imputato
L'Imputato ha presentato istanza di rimessione del processo per spostare il giudizio ad un'altra sede penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta per due motivi fondamentali. In primo luogo, le motivazioni addotte sono risultate generiche e non idonee a dimostrare un'effettiva situazione ambientale idonea a turbare la serenità del dibattimento. In secondo luogo, il richiedente ha omesso di notificare l'atto alle altre parti processuali entro il termine perentorio di sette giorni dal deposito in cancelleria. Di conseguenza, i giudici hanno respinto la rimessione del processo e hanno condannato l'Imputato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, senza addebito delle spese processuali.
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Rimessione del processo: istanza respinta e sanzione pecuniaria
L'Imputato ha richiesto la rimessione del processo a un altro tribunale sostenendo l'esistenza di una situazione locale in grado di turbare il giudizio penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, la richiesta non è stata notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria. In secondo luogo, le motivazioni presentate sono risultate vaghe, generiche e prive di prove concrete sull'effettivo condizionamento dell'ambiente locale. Per tali ragioni, i giudici hanno respinto la domanda e condannato L'Imputato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, escludendo l'addebito di ulteriori spese processuali.
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Rimessione del processo: PEC personale e rigetto con multa
Un imputato ha richiesto personalmente tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata lo spostamento del procedimento penale a un altro tribunale. L'interessato sosteneva l'assenza delle condizioni per un giudizio sereno e imparziale, lamentando una presunta volontà punitiva nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito che l'imputato non può depositare atti telematici o notificarli di persona, trattandosi di facoltà riservata esclusivamente al difensore. Inoltre, il richiedente ha omesso di notificare l'istanza al pubblico ministero e alla parte civile. Infine, la Suprema Corte ha ribadito che la rimessione del processo richiede gravissime situazioni ambientali esterne e non semplici sospetti soggettivi di parzialità, condannando l'imputato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: istanza vaga e sanzione pecuniaria
L'Imputato ha presentato un'istanza per ottenere la rimessione del processo pendente davanti al Tribunale locale, sostenendo la presenza di un clima ostile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo le circostanze allegate del tutto vaghe e prive di riscontri concreti. I giudici hanno chiarito che il trasferimento del processo richiede un pericolo effettivo per l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario, scaturito da gravi fattori ambientali esterni. Per questa ragione, la Corte ha respinto l'istanza e ha condannato il richiedente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: respinta l’istanza basata su congetture
L'Imputato ha presentato una richiesta di rimessione del processo per spostare la sede del procedimento penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza. Lo spostamento della sede giudiziaria rappresenta una deroga eccezionale al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Di conseguenza, le norme che regolano la rimessione del processo richiedono un'interpretazione restrittiva e prove documentali rigorose. I giudici hanno rilevato che l'istanza conteneva argomentazioni inconferenti, generiche e basate su mere congetture. Inoltre, la difesa non ha fornito la prova certa delle notifiche obbligatorie alle altre parti del procedimento.
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