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Art. 45 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 45 Codice di Procedura Penale

Rimessione del processo: vizio di notifica e rigetto
Un imputato ha presentato ricorso per ottenere la rimessione del processo dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando un provvedimento del tribunale locale. L'interessato ha tuttavia omesso di notificare la richiesta alle altre parti processuali entro il termine perentorio di sette giorni fissato dalla legge. I giudici supremi hanno chiarito che tale comunicazione formale rappresenta una condizione inderogabile di ammissibilità, non sostituibile con il semplice deposito dell'atto in udienza. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'istanza e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Richiesta di rimessione: stop della Cassazione senza notifica
Due cittadini hanno presentato una richiesta di rimessione per spostare la sede del loro procedimento penale pendente davanti alla Corte di Appello. I richiedenti non hanno però notificato l'atto alle altre parti del processo, violando le prescrizioni procedurali. La Corte di Cassazione ha rilevato tale omissione attraverso le verifiche di cancelleria e ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. I giudici hanno condannato i due richiedenti al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: i sospetti non spostano la sede
L'imputato ha presentato una richiesta di rimessione del processo per trasferire il procedimento penale dal tribunale locale a un'altra sede giudiziaria. L'uomo lamentava un diffuso clima ostile, pregiudizi causati da articoli di cronaca e forti tensioni dovute a denunce presentate contro magistrati locali. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente l'istanza dichiarandola inammissibile per manifesta infondatezza. La Suprema Corte ha chiarito che il legittimo sospetto deve riguardare l'intero ufficio giudiziario e non singoli magistrati, per i quali la legge prevede strumenti alternativi come l'astensione o la ricusazione. A causa dell'assenza di prove concrete e della formulazione di semplici illazioni personali, l'imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese legali oltre a una sanzione di cinquemila euro in favore della cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: la forma errata costa tremila euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un imputato. La decisione si fonda sul mancato rispetto delle formalità di legge previste per la presentazione dell'istanza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La pronuncia evidenzia l'importanza del rispetto rigoroso dei requisiti formali quando si richiede lo spostamento di un processo per motivi di legittimo sospetto o sicurezza pubblica.
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Rimessione del processo: il sospetto non basta, scatta la multa
La Ricorrente ha presentato istanza per ottenere la rimessione del processo penale a un'altra sede giudiziaria, lamentando un presunto difetto di imparzialità del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, evidenziando che l'istanza si basava su semplici sospetti e congetture personali, senza indicare elementi concreti capaci di compromettere la serenità del giudizio. I giudici hanno ribadito che la rimessione del processo rappresenta una deroga eccezionale al principio costituzionale del giudice naturale e non può fondarsi sul mero disaccordo rispetto ai provvedimenti adottati. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando la parte richiedente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: timori personali contro prove reali
L'Imputato ha presentato una richiesta di rimessione del processo per spostare il giudizio in un'altra sede, lamentando un presunto pregiudizio basato su vicende personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza, poiché priva di elementi concreti che dimostrino un effettivo condizionamento dei giudici locali. Non basta richiamare vicende personali per derogare al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Di conseguenza, la Corte ha respinto la richiesta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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Rimessione del processo negata: l’errore di notifica costa caro
Un imputato ha richiesto la rimessione del processo pendente davanti alla Corte di Appello, ma ha notificato l'istanza solo allo Sportello Unico per l'Immigrazione e non a tutte le altre parti coinvolte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, stabilendo che la notifica a tutti i soggetti del processo è un requisito obbligatorio e insostituibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
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Rimessione del processo negata: non basta accusare l’avvocato
Un imputato ha presentato istanza di rimessione del processo per spostare il procedimento penale a suo carico da Milano a Brescia. Il ricorrente ha lamentato generiche irregolarità processuali e ha denunciato per patrocinio infedele il proprio difensore d'ufficio, richiedendo una sorta di ricusazione collettiva degli uffici giudiziari milanesi. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rimessione del processo richiede presupposti tassativi e gravi legati alla sicurezza o all'ordine pubblico, non ravvisabili in semplici lamentele soggettive o contestazioni sull'operato del difensore. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: no al trasferimento per sospetti generici
L'Imputato, sotto processo per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, ha presentato una nuova istanza di rimessione del processo, sostenendo che la precedente dichiarazione di inammissibilità per mancata notifica fosse errata. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'istanza era meramente reiterativa e priva delle notifiche obbligatorie alle parti. Inoltre, le lamentele dell'Imputato su presunte mancate indagini della magistratura locale su affari politico-mafiosi sono state ritenute generiche e infondate. Tali accuse non integrano i gravi motivi di ordine pubblico o legittimo sospetto richiesti dalla legge per spostare il processo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: negata se si contesta solo il PM
Un cittadino ha richiesto la rimessione del processo lamentando l'inattività del Pubblico Ministero, che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per abuso d'ufficio e rifiuto d'atti d'ufficio senza svolgere indagini adeguate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito che la rimessione del processo è un istituto eccezionale che richiede una grave e concreta situazione ambientale esterna in grado di compromettere l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Semplici contestazioni sull'operato del singolo magistrato o sulla fondatezza delle accuse non giustificano lo spostamento della sede processuale. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Istanza di rimessione del processo: la mancata notifica costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo presentata da un cittadino. Il richiedente non ha provveduto a notificare l'atto alle altre parti del procedimento penale, violando l'obbligo tassativo previsto dal codice di procedura penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto la richiesta e ha condannato l'uomo al pagamento delle spese del procedimento, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rimessione del processo: l’errore di notifica costa tremila euro
L'Imputato ha presentato una richiesta di rimessione del processo per trasferire il procedimento penale a un'altra sede giudiziaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza poiché L'Imputato non ha notificato la richiesta alla persona offesa, violando le norme procedurali. La Corte ha chiarito che il rigetto della rimessione del processo non comporta la condanna alle spese processuali, in quanto non si tratta di un'impugnazione ordinaria ma di un presidio a tutela dell'imparzialità del giudice. Tuttavia, a causa dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: l’errore di forma costa tremila euro
L'Imputato, accusato di truffa, ha richiesto la rimessione del processo pendente presso il Tribunale di Chieti, lamentando una situazione ambientale idonea a compromettere l'imparzialità del giudizio. Tuttavia, l'istanza non è stata notificata alle altre parti del processo, violando le prescrizioni di legge. Una seconda istanza presentava una notifica non dimostrata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le richieste, poiché la notifica alle parti è un requisito obbligatorio e insostituibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'istante al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: la mancata notifica costa caro
Il Richiedente ha presentato istanza di rimessione del processo pendente a suo carico presso il Tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché l'interessato non ha provveduto a notificare l'atto alle altre parti del processo, violando un preciso obbligo di legge. Di conseguenza, la Corte ha condannato il soggetto al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: negata al medico che curò i giudici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un medico psichiatra, imputato per calunnia a Pesaro. L'imputato lamentava una presunta persecuzione giudiziaria, l'ostilità del pubblico ministero e il rigetto di alcune istanze difensive, evidenziando inoltre di aver avuto in cura in passato alcuni magistrati locali. La Suprema Corte ha chiarito che la rimessione del processo richiede una grave e oggettiva situazione locale tale da compromettere l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Il rigetto di istanze e la contrapposizione con l'accusa rientrano nella normale dialettica processuale, mentre i pregressi rapporti professionali del medico non dimostrano alcun condizionamento ambientale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rimessione del processo: inammissibile se il giudizio è chiuso
Un cittadino, condannato dal Giudice di Pace per lesioni e minacce, ha presentato personalmente una richiesta di rimessione del processo per spostare il giudizio presso un altro tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza per due motivi principali. In primo luogo, l'interessato non ha notificato la richiesta alle altre parti del processo, violando le regole procedurali. In secondo luogo, è emersa una evidente carenza di interesse, poiché il procedimento penale principale era già giunto a una decisione definitiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto la richiesta senza esaminarla nel merito, confermando che non si può chiedere il trasferimento di un processo ormai concluso.
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Rimessione del processo negata: il sospetto generico costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un imputato. I motivi addotti sono stati ritenuti troppo generici e riferiti a singoli soggetti anziché all'intero ufficio giudiziario. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: no allo spostamento per lamentele sulla polizia
L'Imputato ha richiesto la rimessione del processo sostenendo un presunto accanimento investigativo da parte della Guardia di Finanza, che aveva già condotto indagini contro di lui in un altro caso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito che la rimessione del processo per grave situazione locale richiede un elemento esterno e ambientale che minacci l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Le contestazioni sull'operato della polizia giudiziaria rientrano invece nella normale dialettica tra le parti e non giustificano lo spostamento del processo. Di conseguenza, l'istanza è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rimessione del processo: l’errore formale che costa 3000 euro
L'Imputato, coinvolto in un procedimento per reati edilizi e falso ideologico, ha richiesto la rimessione del processo da Milano a Brescia, sostenendo la mancanza di imparzialità dell'ambiente locale. Tuttavia, l'istanza è stata presentata personalmente e non è stata notificata alle altre parti del processo, inclusa la persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo poiché la notifica entro sette giorni dal deposito è un requisito obbligatorio e inderogabile per legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Rimessione del processo: no allo spostamento per meri sospetti
L'Imputato ha presentato una richiesta di rimessione del processo a un'altra sede giudiziaria, sostenendo la parzialità del giudice. Successivamente, lo stesso ha rinunciato alla domanda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza sia per l'avvenuta rinuncia sia per la manifesta infondatezza delle accuse, basate su semplici sospetti e non su fatti concreti capaci di compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario. Di conseguenza, la Corte ha condannato il richiedente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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